Capo I - Della comunione in generale - Art. 1100 / 1116
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Art. 1100(Norme regolatrici)
Quando la proprieta' o altro diritto reale spetta in comune a piu' persone, se il titolo o la legge non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti.
Art. 1101(quote dei partecipanti)
Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali. Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive quote



